Lavoriamo per la cultura a partire dalle tradizioni orali e non

Lo statuto

ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA GIUBBA” APS

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e successive modifiche, una associazione culturale avente la seguente denominazione:

“La Giubba” APS, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Piazza al Serchio (LU), Via Ducale, 2, presso la sede del Museo dell’Immaginario Folklorico, e con durata illimitata. L’eventuale futura variazione della sede legale nell’ambito del succitato Comune di Piazza al Serchio non comporterà modifica statutaria, salva la necessità di apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

2. A decorrere dall’avvenuta iscrizione dell’Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, dovranno altresì essere inseriti nella denominazione sociale senza necessità di ulteriore modifica statutaria, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente del Terzo Settore”.  Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “ LA GIUBBA APS ETS” ovvero “La GIUBBA Associazione di promozione sociale, Ente del Terzo Settore”.

3. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare anche l’indicazione di “ente del terzo settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni comunque al pubblico.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L’associazione si è costituita con lo scopo di promuovere la raccolta, lo studio, la valorizzazione, la catalogazione, la conservazione e la diffusione delle tradizioni popolari, in particolare tradizioni e immaginario orale, la raccolta di documentazione di stampa, audio, video e fotografica (documenti, manoscritti, testimonianze, ecc.) inerenti la storia del territorio della Garfagnana e dell’immaginario popolare.

L’associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (di cui alla lettera d) del c.1 dell’articolo 5 del CTS e s.m.i.), tra le quali iniziative, attività, eventi di carattere aggregativo e di animazione, inclusi laboratori, campi tematici e stagionali, nonché interventi e servizi educativi rivolti a persone di tutte le età; attività di istruzione svolte anche in collaborazione con Università e Istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado; inoltre, sulla base della vigente normativa di settore, progettazione ed erogazione di attività formativa formale e non formale mediante corsi e interventi formativi di varia natura e durata e per le diverse età, anche attraverso la cosiddetta formazione finanziata, i corsi riconosciuti, gli interventi rivolti ad utenti individuali che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni ecc.), i percorsi nell’ambito dell’obbligo di istruzione per i giovani fino a 18 anni.
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (di cui alla lettera f c.1. articolo 5 CTS e s.m.i.), con particolare riguardo ad interventi di recupero, restauro, valorizzazione del patrimonio storico, sociale e culturale del territorio, nonché ad interventi ed iniziative quali a titolo esemplificativo la promozione e la gestione di musei e percorsi museali, di biblioteche ed emeroteche, di eventi e rassegne di varia natura e tipologia dirette a tutelare e valorizzare la storia del territorio della Garfagnana;
  • formazione universitaria e post-universitaria (di cui alla lettera g c.1. articolo 5 CTS e s.m.i.) diretta a promuovere conoscenze e competenze inerenti le materie afferenti allo scopo sociale e in particolare, ad esempio, le attività di promozione e/o di partecipazione diretta alla realizzazione, anche attraverso attività didattiche e culturali, corsi, convegni e seminari, master, corsi di alta formazione e di specializzazione, studi e ricerche, nonché mediante il sostegno della formazione universitaria e post universitaria con borse di studio;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di cui alla lettera h c.1. articolo 5 CTS e s.m.i.), promossa in proprio e/o mediante collaborazioni con Università, Istituti e Centri di ricerca, diretta a promuovere una conoscenza scientifica della storia e della cultura in genere del territorio e delle comunità della Garfagnana;
  • ;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (di cui alla lettera k) c.1. articolo 5 CTS e s.m.i.), con particolare riferimento ad attività di turismo sociale e culturale per il territorio della Garfagnana, inclusa la gestione di percorsi e spazi visita, nonché di servizi e strutture connesse alla gestione dell’accoglienza turistico socio-culturale;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (di cui alla lettera l) c.1. articolo 5 CTS e s.m.i.), diretta in particolare a promuovere percorsi, laboratori, doposcuola, campi tematici e stagionali, attività formative non formali, gruppi ed occasioni di confronto, progetti ed iniziative nell’ottica della prevenzione e del contrasto di tali fenomeni.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Gli associati si dividono in due categorie:

Entrambe le categorie di associati hanno pari diritti e doveri.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche, le Associazioni di Promozione Sociale e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, secondo i criteri di cui all’articolo 35 CTS e s.m.i. che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi, Cariche associative, Altri organismi)

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio direttivo;
  • l’Organo di controllo.

Sono cariche associative:

Altri organismi:

ART. 7

(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione affissa presso la sede dell’associazione, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’Assemblea oltre che mediante comunicazioni con strumenti informatici quali e-mail, messaggi WhatsApp ecc….

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno anche a mezzo di piattaforme on line per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revocai componenti degli organi associativi e, se previsto,il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio;

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove), nominati dall’Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili senza limite di mandato.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente, Vice Presidente, Segretario)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio direttivo, con la maggioranza dei presenti, ed è rieleggibile.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione dei componenti del Consiglio direttivo stesso.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente, anch’egli nominato in seno al Consiglio direttivo con le medesime modalità del Presidente e con mandato di pari durata a quello del Consiglio direttivo stesso, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario, anch’egli nominato in seno al Consiglio direttivo con le medesime modalità del Presidente e con mandato di pari durata a quello del Consiglio direttivo stesso, svolge tale ruolo sia per l’Assemblea, sia per il Consiglio direttivo. Egli ha il compito di predisporre e tenere gli atti formali dell’associazione, ad esso viene altresì affidata da parte degli organi sociali la conservazione dei libri sociali, inclusa la documentazione relativa all’ammissione degli associati e alla perdita di qualità di associato, redigere e conservare i verbali dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, tenere il protocollo della corrispondenza, provvedere alla gestione contabile e amministrativa avvalendosi, se del caso, anche di professionalità esterne, inclusa la tenuta della cassa e la disposizione dei mandati di pagamento.

ART. 10

(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 12

(Comitato scientifico)

L’associazione può avvalersi di un Comitato scientifico per assicurare un supporto qualificato alla programmazione e alla gestione delle attività nonché una validazione scientifica delle attività realizzate.

Il Comitato scientifico è composto da un numero di membri, anche esterni all’associazione, nominati dal Consiglio direttivo; è presieduto da un Presidente designato anch’egli dal Consiglio direttivo; gli incarichi all’interno del Comitato scientifico hanno durata sino a revoca da parte del Consiglio direttivo stesso ovvero per rinuncia o per decesso del componente designato.

Il Consiglio direttivo può adottare uno specifico regolamento di funzionamento del Comitato scientifico ovvero specifiche determinazioni per assicurarne l’operatività, incluse le determinazioni relative alle quote di rimborso e agli eventuali emolumenti da riconoscere ai suoi componenti per l’attività svolta.

I compiti del Comitato sono esclusivamente di natura consultiva.                                                                         

Il Comitato scientifico, qualora istituito, opera di norma non in presenza e si riunisce almeno una volta l’anno per approvare un documento di orientamento per la programmazione. Laddove ritenuto pertinente, il Consiglio direttivo, favorisce la partecipazione del Comitato scientifico e dei suoi componenti alle attività proposte dall’associazione.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, entrate derivanti da progetti per la concessione di contributi e agevolazioni da parte di istituzioni, enti ed organismi internazionali, europei, nazionali, regionali e locali, di natura pubblica e privata, donazioni, lasciti testamentari e altri contributi di natura non corrispettiva, quote derivanti dal 5X1000, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, ogni altra entrata derivante dall’esercizio delle attività di interesse generale di cui all’articolo 2 del presente Statuto, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Al superamento dei limiti fissati dall’articolo 14 c.1 CTS e s.m.i. l’associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida indicate al predetto articolo, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.

Al superamento dei limiti fissati dall’articolo 14 c.2 CTS e s.m.i. l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17

(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo e affidato per la conservazione al Segretario;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, affidato per la conservazione al Segretario;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo e affidato per la conservazione al Segretario;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo e affidato per la conservazione al Segretario;
  • dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo e affidato per la conservazione al Segretario;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono e affidati per la conservazione al Segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

  • avanzando una richiesta scritta da trasmettersi con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC indirizzata all’organo incaricato della cura del libro che si richiede di esaminare e per conoscenza al Presidente e all’organo di controllo, indicando le generalità del richiedente, gli atti e la collocazione temporale degli stessi di cui si richiede l’esame nonché il motivo per il quale viene avanzata la richiesta;
  • la consultazione potrà avvenire unicamente presso la sede dell’associazione nei tempi indicati dall’organo incaricato della cura del libro che si richiede di esaminare. Tale organo dovrà assicurare la disponibilità della consultazione, verificata la conformità della richiesta ai requisiti del presente articolo, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta
  • la consultazione potrà avvenire unicamente alla presenza di almeno un componente dell’organo incaricato della cura del libro che si richiede di esaminare e del Segretario;
  • la consultazione non prevede la possibilità di disporre dei libri al di fuori della sede dell’associazione né di effettuare copie o riprese di immagini o video delle stesse;
  • la consultazione di uno stesso atto non può avvenire per più di una volta nell’arco di uno stesso anno solare da parte del medesimo richiedente.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore ai limiti previsti dall’articolo 36 CTS e s.m.i.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. 

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.